9 Marzo 2023

Fatto salvo il principio normativo che il valore imponibile, per le aree fabbricabili, è rappresentato dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposta, il Regolamento comunale IMU prevede la possibilità, per la Giunta Comunale, di approvare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali minimi di mercato delle aree edificabili, al solo scopo di semplificare gli adempimenti fiscali a carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo dell’Ufficio.

Pertanto, nelle more dell’approvazione della revisione generale del Piano di Governo del Territorio ed in considerazione dell’ampio lasso di tempo trascorso dall’ultima perizia di stima delle aree fabbricabili approvata/disponibile è stato adottato un nuovo provvedimento da parte della Giunta Comunale che approva, a partire dall’anno d’imposta 2023, nuovi valori medi orientativi delle aree edificabili.

La delibera n. 24 adottata dalla Giunta nella seduta del 23 febbraio 2023, approvando i nuovi valori medi orientativi (determinati a seguito di perizia di stima asseverata presso il tribunale di Bergamo in data 16 febbraio 2023) ha ribadito che i suddetti valori hanno carattere meramente orientativo; quindi, non sono vincolanti e non costituiscono, in alcun modo, un limite al potere di accertamento dell’Amministrazione, facendo così salvo il principio di legge (art. 1, comma 746, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160) secondo il quale per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio delle stesse e che tale approvazione non comporta il riconoscimento di rimborsi per valori più elevati dichiarati in autonomia da parte del contribuente negli anni scorsi.

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