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Con il decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, e in particolare con l’articolo 11, sono state adottate disposizioni in materia di efficacia della carta d’identità cartacea e di rilascio della carta d’identità elettronica, di seguito illustrate.
Carta d’identità cartacea
Come è noto, il Regolamento UE 2025/1208 del 12 giugno 2025 prevede che, a partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee cessino di essere valide, a prescindere dalla data di scadenza fissata al momento dell’emissione.
In vista dell’approssimarsi della citata scadenza, si è reso necessario e urgente individuare i casi in cui il predetto documento cartaceo conserva la propria efficacia in ambito nazionale, al fine di non determinare interruzioni nei servizi resi al cittadino dalla Pubblica Amministrazione o dai privati, nonché di evitare discriminazioni o ostacoli all’esercizio di diritti fondamentali o all’accesso a servizi essenziali, anche di rilevanza costituzionale.
A tal fine, il citato articolo 11 dispone, al comma 1, che nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026, per i quali la carta d’identità cartacea sia già stata acquisita ai fini dell’identificazione delle parti contraenti, non è necessario procedere alla sostituzione del documento ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale, fino alla data di scadenza fissata all’atto dell’emissione della carta.
Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 11 prevede che, in questa fase di transizione dal documento cartaceo a quello elettronico, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, il documento d’identità in formato cartaceo, non scaduto, possa continuare a essere utilizzato quando si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini:
- dell’esercizio di diritti fondamentali;
- dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative;
- della consegna della posta;
- della notifica di atti giudiziari;
- del ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione;
- di ogni altro servizio con caratteristiche diplomatico-consolari all’estero;
- dei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.
Si evidenzia che, in nessun caso, il documento cartaceo potrà essere utilizzato per l’espatrio dopo il 3 agosto p.v.
Informativa disponibile in allegato.