Regolamento per la disciplina delle attività consentite in parchi, giardini, aree verdi e aree pedonali o soggette a pubblico passaggio

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Nella seduta del Consiglio Comunale dello scorso 25 luglio è stato approvato un nuovo regolamento, che disciplina le attività consentite e quelle vietate nei parchi e giardini, nelle aree a verde pubblico e nelle aree pedonali o soggette a pubblico passaggio (piazze, marciapiedi, aree monumentali, ecc.), presenti in tutto il territorio comunale.

L’adozione di questo nuovo regolamento risponde alla necessità di garantire la civile convivenza  e il pacifico utilizzo degli spazi pubblici da parte di tutti, anche alla luce di comportamenti e avvenimenti contrari al decoro, alla sicurezza, all'ordine e alla pulizia che si sono ripetutamente verificati negli ultimi tempi in paese.

Il regolamento ribadisce alcune norme già note e in qualche caso persino ovvie, fra le quali le seguenti:

  • tutti i parchi e i giardini pubblici hanno un orario di apertura e di chiusura, indicato nella apposita cartellonistica presente in loco; pertanto, non è consentito stazionarvi al di fuori di tali orari;
  • le attività individuali o di gruppo condotte all'interno delle aree considerate non devono arrecare disturbo ai residenti o limitare il godimento delle stesse da parte di altri fruitori o causare danni al patrimonio esistente;
  • è vietato: accendere fuochi, esplodere petardi, collocare striscioni o cartelli, svolgere qualsiasi attività commerciale; utilizzare in modo improprio le strutture presenti, le fontane pubbliche, i giochi per i bambini, abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, effettuare operazioni di pulizia o lavaggio di veicoli mezzi oggetti o animali.


Il regolamento fissa poi alcune norme nuove, fra le quali le seguenti regole principali.

In tutte le aree oggetto del regolamento:

  • è vietato provocare rumori o schiamazzi che disturbino le persone dopo le 22;
  • è vietato svolgere attività o adottare comportamenti che possano arrecare disturbo o provocare danni all'incolumità di se stessi o di altre persone oppure non consoni alla presenza di minori o di altri soggetti fragili presenti;
  • è vietato l'accesso con animali che non siano “di compagnia”;
  • dov'è consentito l'accesso ai cani, questo deve avvenire sempre con l'uso obbligatorio del guinzaglio e, per i cani di grossa taglia o considerati tra le specie aggressive e pericolose, anche della museruola;
  • è sempre obbligatorio avere con sé strumenti da utilizzare per la raccolta immediata delle deiezioni animali;
  • è vietato l'accesso ai cani nelle immediate vicinanze delle attrezzature dei giochi per bambini (fatta eccezione per i cani-guida di persone non vedenti).

Infine, nei parchi, nei giardini e nelle aree pedonali:

  • è vietata la circolazione di biciclette, monopattini e di ogni altro veicolo non motorizzato: questi devono essere condotti a mano (fanno eccezioni i minori di età inferiore ai 6 anni);
  • l'utilizzo di skateboard, pattini a rotelle o simili deve essere svolto esclusivamente negli spazi idonei, se presenti e appositamente segnalati;
  • è vietato l'ingresso di qualsiasi veicolo a motore, fatta eccezione per mezzi di soccorso, di emergenza o di servizio pubblico o comunque autorizzati; è inoltre sempre consentito l'accesso e la circolazione dei mezzi usati per il trasporto delle persone con disabilità;
  • è vietato fumare nelle immediate vicinanze delle aree attrezzate con giochi per bambini;
  • l'uso delle attrezzature e dei giochi destinati ai bambini è consentito entro i 12 anni di età salvo che sugli stessi sia indicato un limite inferiore, nel rispetto delle caratteristiche strutturali specifiche; l'uso delle strutture da parte di minori deve sempre avvenire sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia;
  • sono vietati tutti i giochi con la palla al di fuori delle aree appositamente adibite (ad eccezione dei minori sino ai 6 anni e dei loro genitori/accompagnatori).


Il compito di applicare e far rispettare il regolamento è demandato alla Polizia Locale e ad altri soggetti preposti alla vigilanza (previa specifica convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale). In caso di violazioni sono previste sanzioni amministrative da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, oltre che l’obbligo al risarcimento nei casi di danni provocati al patrimonio naturale o demaniale, a cose, animali o persone.

Si chiede la collaborazione di tutta la Cittadinanza per la divulgazione delle norme previste dal Regolamento: conoscere le regole, infatti, è il primo passo per rispettarle.

A Cura di
Polizia Locale

Municipio di Bottanuco, Piazza San Vittore, Bottanuco, BG, Italia

035 4992920

polizialocale@comune.bottanuco.bg.it

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01
Ago/24

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